quello che ci consente di vivere meglio, pagati il giusto e non sfruttati

1) LAVORO

1/a): CONTRATTO DI LAVORO.

Verranno abolite tutte le forme di contratto a tempo determinato ed indeterminato, a prestazione,di agenzia ed altre esistenti, e saranno sostituite da un unico contratto denominato CONTRATTO DI LAVORO.
L’esigenza di uniformare le varie forme di lavoro è dovuta dalla difformità di trattamento che attualmente colpisce le categorie di lavoro particolari quali, collaboratori a progetto (ex-co.co.co), gli agenti di commercio, i lavoratori stagionali ed atipici.
Attualmente una donna agente di commercio o co.co.co in caso di gravidanza, magari a rischio, non ha diritto a nessuna agevolazione essendo considerata libera professionista, oppure in caso di ferie non le viene corrisposto nessun indennizzo, rendendola quindi molto svantaggiata se paragonata ad una dipendente statale o privata con contratto a tempo indeterminato.
Per tale motivo si rende necessario equiparare tra loro tutte le forme di lavoro, dal manovale al dirigente d’azienda, creando il CONTRATTO DI LAVORO.
Chiunque richieda una determinata prestazione avrà l’obbligo di dichiarare allo Stato che la persona assunta è in regola con le leggi di soggiorno, che viene assunta per un determinato lavoro e viene pagata con la tariffa statale. Sarà poi il datore di lavoro, in accordo con il lavoratore a decidere se concedere maggiorazioni sullo stipendio.

1/b): DICHIARAZIONE DI RICHIESTA LAVORO:

Questa dichiarazione verrà effettuata in un apposito ufficio chiamato Ufficio del Lavoro dove il datore di lavoro si rivolgerà per chiedere manodopera specializzata o non, in modo nominativo, se già conosce il lavoratore, o  in base ai punti del lavoratore. Ogni Circoscrizione o Comune avrà un Ufficio del Lavoro.
In detto ufficio sarà stabilito: che il lavoratore dovrà essere impegnato per un periodo di tempo (1 giorno come 10 anni), che è possessore della TESSERA PERSONALE, che verrà sottoscritto da ambo le parti il Contratto di Lavoro con evidenziato il salario minimo, gli incentivi o bonus ed altro.
In caso di lavoratori giornalieri, il datore di lavoro sarà obbligato a versare anticipatamente il salario sottoscritto, a tutela del lavoratore.

Alla fine della giornata il ldatore di lavoro ed il avoratore dovranno valutarsi assegnando, su una applicazione specifica, un punteggio da 1 a 10 in modo da comportarsi correttamente nella giornata di lavoro. Infatti un lavoratore con un basso punteggio avrà meno possibilità di essere assunto anche da altri datori di lavoro ed un datore di lavoro avrà più difficoltà a reperire forza lavoro in caso di comportamenti scorretti.

1/c): Mantenimento del TFR;

l’attuale sistema di fine rapporto verrà mantenuto con l’unica eccezione che il lavoratore potrà attingervi, nel tempo, ampliando le cause di necessità.

1/d):  Fondo Licenziamento: 

ogni lavoratore ha diritto ad una sicurezza in caso di insorte problematiche con il datore di lavoro. A Tal fine verrà istituito il FONDO DI LICENZIAMENTO che permetterà al lavoratore di avere una buonuscita ed al datore di lavoro di poter allontanare un dipendente che non considera più affidabile per l’azienda.
Il Fondo di Licenziamento si baserà sul periodo di lavoro; in base al numero dei mesi che il lavoratore rimane all’interno dell’azienda si maturano dei giorni che vanno ad accumularsi sul Fondo per cui per ogni 5 giorni di lavoro si matura 1 giorno di “licenziamento”.
Questo permetterà al lavoratore che dopo 5 anni di lavoro non è più in sintonia con la proprietà di non rimanere comunque senza nessuna sicurezza ma avendo garantito almeno un anno di stipendio e potersi quindi cercare una nuova occupazione in tutta tranquillità.

1/e):  Fondo Fallimento:

alla pari del Fondo Licenziamento. Il fondo fallimento serve a tutelare il lavoratore la cui azienda è obbligata a portare i libri in tribunale. Tale Fondo è nominativo per cui non sarebbe inserito nelle procedure di fallimento ma verrebbe girato al lavoratore nel medesimo momento di iscrizione a fallimento dell’azienda. In caso il lavoratore debba avere cifre maggiori di quelle del Fondo Fallimento la Stato lo può risarcire usando i Fondi Licenziamento.

1/f):  Versamento ai Fondi

Il datore di lavoro è obbligato a versare materialmente allo Stato, mensilmente, le cifre che sono destinate ai Fondi Vari (TFR-Licenziamento-Fallimento) avendo però dallo Stato la possibilità di detrarle interamente dall’imponibile in sede di dichiarazione dei redditi. In caso di mancato utilizzo dei suddetti Fondi il datore di lavoro ne rientrerà in possesso e sarà obbligato a dichiararli in sede di dichiarazione dei redditi aumentando l’imponibile e meno che non decida di reinvestirli in macchinari o nuovo personale lavoratore. Tale reinvestimento interno consentirà al datore di lavoro di usufruire di detrazioni pari al doppio del denaro reinvestito.